Statuto della Fondazione Architetti Mantova
Art. 1 - Costituzione
È costituita dall'Ordine degli Architetti,Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova (di seguito anche "Ordine"), una Fondazione di diritto privato apolitica e aconfessionale, senza limitazioni di durata (di seguito anche la "Fondazione"). La Fondazione, nel perseguimento degli scopi statutari di cui all'art. 3, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.
Art. 2 - Denominazione e sede
La denominazione dell'ente è: "FONDAZIONE ARCHITETTI MANTOVA", in forma abbreviata anche "F.A.M.", comunque riprodotta. La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova attualmente situato in Mantova, Via Giovanni Arrivabene n. 4, e può operare anche in altri luoghi eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La sede legale della Fondazione potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
Art. 3 - Scopi della fondazione
La Fondazione opera senza fini di lucro e non può distribuire utili. Scopo della Fondazione è la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'Architetto, il suo costante aggiornamento culturale, tecnico e scientifico, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento, riqualificazione e orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica, di paesaggio, conservazione e comunque nelle materie oggetto della professione di architetto, nonché nella diffusione della cultura del progetto e della conservazione del paesaggio.
La Fondazione persegue i suddetti scopi nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, con esclusione di ogni attività riservata alla competenza dello Stato, quali il rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria universitaria o post universitaria, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e orientamenti didattici, e la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni.
Art. 4 - Attività della Fondazione
La Fondazione, nel perseguire gli scopi di cui all'articolo 3, può svolgere a favore e per conto dell'Ordine le seguenti attività:
- Promuovere e attuare iniziative dirette alla formazione e informazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, orientamento e aggiornamento professionale nelle materie oggetto della professione in termini tecnico-scientifici culturali ed economici; in particolare essa potrà: i. istituire corsi di orientamento alla professione; ii. istituire corsi di formazione, qualificazione, perfezionamento, specializzazione e di aggiornamento su temi di interesse della professione; iii. promuovere e realizzare progetti , azioni, iniziative culturali, editoriali, scritte, audiovisive e di tipo informatico; iv. promuovere attività di ricerca tecnico scientifica, compiere indagini e sondaggi nelle materie oggetto della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore e nella successiva divulgazione tramite convegni, riunioni, mostre nonché seminari di studi; v. promuovere e realizzare la raccolta, il coordinamento, la comparazione e la pubblicazione delle informazioni e degli studi concernenti le attività relative ai settori di interesse degli architetti; vi. istituire, promuovere e sostenere borse di studio e di ricerca scientifica in argomenti di architettura e urbanistica attinenti alla conservazione e tutela del paesaggio e dell'ambiente; vii. provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi del materiale di particolare interesse storico, culturale e documentario; viii. promuovere sinergie tra professionisti anche in ambiti multidisciplinari; ix. incentivare e finanziare i programmi scientifici documentati anche autonomamente proposti e realizzati dagli iscritti secondo i criteri stabiliti nel relativo regolamento;
- Allargare il confronto sui temi dell'architettura e diffondere su larga scala i valori di una cultura edilizia urbanistica rispettosa del territorio e del Paesaggio;
- Diffondere la consapevolezza del ruolo professionale dell'architetto e in particolare: i. promuovere e realizzare progetti, azioni, iniziative culturali, editoriali, scritte, audiovisive e di tipo informatico; ii. promuovere e realizzare iniziative culturali in tutte le forme opportune rivolte alla comunità allo scopo di stimolare e alimentare un virtuoso confronto e dibattito sui temi dell'architettura di qualità e sulle problematiche relative alla professione di architetto e alla produzione architettonica attraverso seminari, mostre, dibattiti, convegni e simili; iii. promuovere nel mondo della scuola una maggior sensibilità verso la cultura architettonica al fine di poter contribuire alla formazione di una committenza attenta e consapevole all'importanza del valore sociale e culturale dell'architettura;
- Costituire un osservatorio permanente su ruoli e servizi che caratterizzano l'attività di architetto, pianificatore,paesaggista e conservatore;
- Promuovere interventi che costituiscono le condizioni per attivare la certificazione di qualità delle attività connesse con l'esercizio della professione;
- Istituire, promuovere e sostenere premi e concorsi nelle materie e competenze della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore;
- Promuovere, difendere e adeguare la figura di architetto alla scala internazionale.
Lo svolgimento delle attività di cui sopra a favore dell'"Ordine", ivi comprese le attività di formazione in collaborazione, cooperazione o convenzione di cui all'art.7 del D.P.R. n. 137/2012 nonché le attività a queste accessorie e strumentali, verrà disciplinato da apposita convenzione con l'"Ordine" e da eventuale regolamento.
Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse
La Fondazione può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie o comunque connesse al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, comprese le attività di prestazione di servizi, ritenute a tal fine utili dal Consiglio di amministrazione purché non incompatibili con la sua natura fondazionale e realizzate nei limiti consentiti dalla legge anche professionale. Tramite il Consiglio di amministrazione, la Fondazione può, tra l'altro: a. Perfezionare atti e stipulare contratti, compresi quelli che comportano l'affidamento a terzi di alcune attività accessorie e strumentali alle proprie; b. Amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria, comodataria o comunque detentrice; c. Aderire a istituzioni e iniziative o assumere partecipazioni in altri organismi pubblici o privati senza fini di lucro, aventi analoghe finalità.
Art. 6 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito: a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o altri beni eseguiti dall'"Ordine" Fondatore; b. dai beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per le finalità previste nell'articolo 3; c. dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di amministrazione della Fondazione deliberi di destinare al patrimonio.
Art. 7 - Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: a. dall'eventuale contributo annuale dell'"Ordine" deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova,; b. dai contributi annuali dei Sostenitori della Fondazione; c. da elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; d. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione; e. dai ricavi di tutte le attività della Fondazione; f. dai fondi destinati dall'Unione Europea e da altri Enti e istituzioni pubbliche e private alle attività di formazione, aggiornamento professionale e altre attività culturali. Le rendite, le risorse e i ricavi della Fondazione sono impiegati per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della Fondazione deve in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.
Art. 8 - Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Sostenitori.
Art. 9 - Fondatore
L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova, nella veste di unico Ente Fondatore, attraverso il suo Consiglio: a. definisce le linee guida e gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne verifica il rispetto e l'attuazione nei limiti di cui all'art.12; b. esercita ogni altro compito in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
Art. 10 - Sostenitori
Le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che sostengono l'attività della Fondazione con conferimenti in denaro nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione possono ottenere la qualifica di Sostenitori a seguito di delibera adottata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Sostenitori sono tenuti a versare entro il 31 (trentuno)dicembre di ogni anno i contributi economici al fondo di gestione per l'esercizio successivo, come determinati dal Consiglio di amministrazione. Il mancato versamento delle citate somme entro il termine di cui sopra comporta in ogni caso la perdita della qualifica di Sostenitore della Fondazione.
Art. 11 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione: a. il Consiglio di amministrazione; b. il Revisore legale dei conti.
Art. 12 - Consiglio di amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque (5) componenti, di cui tre nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova, e gli altri due (2) scelti, di comune accordo tra i tre consiglieri come sopra nominati, tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con particolare attenzione al settore dell'architettura. L'"Ordine" nomina i suoi consiglieri nel rispetto della rappresentatività di genere. I consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno il proprio Presidente. Il Presidente viene eletto all'interno della rosa dei 3 (tre) consiglieri dell'"Ordine". I consiglieri restano in carica cinque anni o comunque fino a quando non viene nominato il nuovo Consiglio di amministrazione. Il nuovo Organo Amministrativo deve essere nominato entro un anno; durante il periodo di prorogatio il Consiglio di Amministrazione non può intraprendere nuove operazioni. La partecipazione al Consiglio di amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate.
Art. 13 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione secondo quanto previsto dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a. propone il programma annuale della Fondazione svolto sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio dell'"Ordine" e inviate alla Fondazione che, in coerenza alle stesse, lo approva. Tale programma viene inviato al Consiglio dell'"Ordine" che lo verifica e, ove necessario, propone eventuali integrazioni o modifiche; b. delibera sull'ingresso dei Sostenitori alla Fondazione definendo in occasione del bilancio economico di previsione i contributi annui da versare al fondo di gestione; c. delibera l'esclusione dei Sostenitori che non abbiano provveduto al versamento dei contributi dovuti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza di cui all'articolo 10 del presente Statuto; d. assume e licenzia il personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico; e. delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti nel rispetto delle formalità previste dalla legge; f. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione; g. delibera, previo parere favorevole dell'"Ordine", sulle modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei suoi componenti; precisandosi che detto parere ha natura obbligatoria ma non è vincolante; h. nomina e revoca il Revisore legale dei conti; i. approva, entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno, il bilancio economico di previsione e relativa relazione programmatica, e approva entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo e la relativa relazione illustrativa di attuazione del programma; j. entro il 15 (quindici) marzo di ogni anno trasmette all'"Ordine" il bilancio economico di previsione e relativa relazione programmatica ed entro il 15 (quindici) maggio di ogni anno trasmette all'"Ordine" il bilancio consuntivo con la relativa relazione illustrativa e la relazione del Revisore legale dei conti assicurandone la pubblicazione sul sito web della Fondazione; k. approva le convenzioni e i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione; 1. esercita ogni altro compito in conformità a quanto previsto dallo Statuto. Il Consiglio di amministrazione può avvalersi e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio di amministrazione, previa verifica di compatibilità della nomina,può avvalersi di esperti tecnico-scientifici o può costituire un gruppo di esperti tecnico-scientifici titolari di funzioni consultive facoltative e funzioni propositive in materia scientifico-culturale.
Art. 14 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita specifiche funzioni del Consiglio di Amministrazione sulla base e nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio stesso. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva, da convocarsi comunque entro trenta giorni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la sua funzione è svolta dal consigliere più anziano tra quelli nominati dall'"Ordine". Il Presidente è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell'organizzazione complessiva delle risorse e del personale della Fondazione, in particolare: a. coordina la preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione e l'implementazione una volta che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione; b. dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività degli enti, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
Art. 15 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni due mesi con avviso,contenente l'ordine del giorno, spedito, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, con lettera raccomandata a.r., posta elettronica certificata (pec) o con qualsiasi altro strumento di comunicazione che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualunque strumento di comunicazione che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento almeno 24 (ventiquattro)ore prima dell'ora di inizio della riunione. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio le deliberazioni inerenti i bilanci di previsione e consuntivo e le relative relazioni programmatica e di attuazione, nonché il programma annuale della Fondazione. Sono parimenti approvate a maggioranza qualificata (4/5 (quattro quinti)) dei componenti il Consiglio le deliberazioni di cui all'art. 20 dello Statuto. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Delle riunioni e deliberazioni del Consiglio viene redatto apposito verbale. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal consigliere più anziano e dal verbalizzante.
Art. 17 - Dimissioni o altre cause di cessazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di un consigliere nominato dall'"Ordine" Fondatore, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova provvede alla nomina del nuovo consigliere il cui mandato coincide con il restante mandato dei consiglieri già nominati. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno dei due consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione, i tre consiglieri nominati dall'"Ordine" provvedono alla nomina del nuovo consigliere il cui mandato coincide con il restante mandato dei consiglieri nominati. Nel caso di cessazione contestuale dei tre consiglieri nominati dall'"Ordine" o del Presidente del Consiglio di amministrazione unitamente a un consigliere nominato dall'"Ordine", verrà a cessare l'intero consiglio di amministrazione, con successiva nuova nomina a norma dell'art. 12 dello Statuto. L'assenza ingiustificata di un consigliere per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica e la nomina di un sostituto come da commi precedenti. La revoca dei consiglieri può essere disposta dall'"Ordine" per giusta causa.
Art. 18 - Il Revisore legale dei conti
Il Revisore legale dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il Collegio sindacale. Il Revisore legale dei conti, designato fra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, nel pieno rispetto e secondo la disciplina del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 successive modifiche ed integrazioni, resta in carica tre anni o comunque fino a quando l'Ordine provvede a nuova nomina. Il Revisore legale è rieleggibile. Il Revisore legale dei conti, su invito del Consiglio di amministrazione, può partecipare alle sedute del Consiglio in ogni caso senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della regolare costituzione dell'organo. Il Revisore legale dei conti provvede al riscontro della gestione economico finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. Il Revisore legale dei conti riferisce al Consiglio di amministrazione della Fondazione sui controlli effettuati mediante relazione annuale scritta.
Art. 19 - Rappresentanza della Fondazione
La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, al consigliere più anziano tra quelli nominati dall'"Ordine" Fondatore. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, salvo l'urgenza, ha altresì la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Art. 20 - Scioglimento della Fondazione
In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione nei casi previsti dalla legge, i beni della Fondazione saranno liquidati e il ricavato, al netto delle spese di liquidazione, sarà destinato ad altri enti con finalità analoghe tra i quali anche l’Ente fondatore, qualora si impegni a destinare le risorse al perseguimento degli scopi previsti nell’atto costitutivo. Per la liquidazione dei propri beni la Fondazione si avvale di tre liquidatori nominati dal Consiglio di amministrazione all'atto dello scioglimento.
Art. 21 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le altre norme tempo per tempo vigenti.
